Art. 28.
(Disposizioni relative ai magistrati).

      1. I presidenti dei tribunali per i minorenni sono destinati, a domanda e con priorità su ogni altra richiesta, alle funzioni di presidente del tribunale per la famiglia in uno degli uffici presso i quali lo stesso è istituito.
      2. I procuratori della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono destinati, a domanda, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, alle funzioni di aggiunto presso una procura

 

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della Repubblica che contempli tale funzione ed esercitano funzioni di coordinamento dei magistrati che si occupano degli affari di competenza del tribunale per la famiglia.
      3. I giudici ed i sostituti dei tribunali per i minorenni e delle relative procure della Repubblica sono destinati, a domanda e con priorità su ogni altra richiesta, alle sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia di cui all'articolo 3 e alle procure della Repubblica corrispondenti, nei limiti degli organici definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 26.
      4. Qualora non sia proposta domanda ai sensi dei commi 1 e 2, i magistrati ivi considerati possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed anche in deroga al disposto dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12, e successive modificazioni, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
      5. La destinazione prevista dal presente articolo non costituisce trasferimento ad altri effetti ed in particolare agli effetti previsti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni.
      6. I giudici onorari presso i tribunali per i minorenni sono assegnati, a domanda, alle sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia, entro i limiti di organico definiti dal Consiglio superiore della magistratura.